Riceviamo, pubblichiamo e divulghiamo la segnalazione del solito Pasquale, da Italia Oggi.
I praticanti sono responsabili delle attività legali, stragiudiziali, che hanno seguito personalmente e quando sbagliano devono risarcire i danni al cliente.
Non possono, infatti, trincerarsi dietro il dominus di studio sostenendo che il titolare è lui. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con un’interessante sentenza, la n. 8445 del 1 aprile 2008, con la quale, fra l’altro, è stato meglio delineato il confine fra pratica forense ed esercizio abusivo della professione. In altre parole «il praticante avvocato può prestare la propria assistenza in materia stragiudiziale» e, quando sbaglia, paga anche i danni.
Può andare in aula per onto del dominus ma non può farlo, se non è ancora iscritto all’albo, in nome suo. La decisione non è di poco conto se si pensa a quanti sono i ragazzi neolaureati in attesa di superare l’esame di stato che si esercitano presso gli studi legali. E a questi è affidata gran parte dell’attività stragiudiziale quali i pareri, la redazione di contratti e le transazioni. D’ora in avanti lo studio non rappresenterà per loro nessuna copertura. Per arrivare a questo approdo giurisprudenziale la seconda sezione civile ha dovuto fare tesoro di altri due principi ripetutamente affermati in sede di legittimità: «La responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto fra professionista e cliente, caratterizzato dall’intuitus personae». Non solo. «Il contratto concluso tra praticante avvocato e cliente, avente a oggetto il compimento di atti processuali o anche prestazioni reparatorie rispetto ad essi è nullo per contrasto con l’art. 2231 del codice civile».
Da quanto detto finora, il Collegio di legittimità, ha poi concluso che «l’iscrizione all’albo o all’elenco è essenziale per l’esercizio dell’attività giudiziale, per cui l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale un praticante può svolgere solo attività stragiudiziale rimane valida». Il ragazzo, nel caso sottoposto all’esame della Corte non aveva svolto un’attività giudiziale ma stragiudiziale e per questo il contratto stipulato con il cliente era assolutamente valido e produttivo di effetti. Ecco perché, al dunque, ha dovuto risarcirlo. In particolare il praticante, inserito in uno studio legale già avviato e con tanto di dominus, aveva preso l’incarico di seguire una cliente rimasta coinvolta in un incidente stradale che le era costato un’invalidità permanente. Lui non si era attivato contro l’altro automobilista e contro l’assicurazione per avere i danni, lasciando decorrere inutilmente i tre anni necessari per la prescrizione del risarcimento. Di fronte alle accuse della donna che chiedeva il risarcimento del danno lui si era difeso sostenendo di non essersi attivato perché il marito di lei gli aveva chiesto di non farlo: il responsabile del sinistro, infatti, era un suo lontano parente. Ma questa scusa non ha retto perché il ragazzo non è riuscito a dimostrare la richiesta del marito. Il Tribunale di Macerata, infatti, ha accordato alla cliente un risarcimento per danni «da responsabilità professionale» di oltre 7 mila euro. La decisione è stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Ancona.
In particolare secondo i giudici di merito «il fatto che il ragazzo fosse un praticante non gli impediva di svolgere attività stragiudiziale». Insomma ora dovrà risarcire la signora e la Cassazione avverte: se da un lato chi fa la pratica in studio può legittimamente svolgere attività, quali la redazione di contratti o pareri e altro, dall’altro deve sapere che ne risponde in prima persona. Il dominus non c’entra niente in questi rapporti.
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Purtroppo, nonostante la data… non ci risulta che sia uno scherzo. E la questione ci fa sorgere alcuni dubbi quantomai sconcertanti: avere le stesse responsabilità di un avvocato, pur non avendo il medesimo titolo… what’s next?
Forse una nuova promessa di modifica della professione forense, dove ancora una volta vinceranno le lobby e gli interessi corporativi…
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Di seguito la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione:
Svolgimento del processo
Con citazione 13 febbraio 1995 R.R. conveniva davanti al tribunale di Macerata l’avv. B.G. chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità professionale in L. 15 milioni per avere il professionista fatto decorrere il termine triennale di prescrizione di un danno da incidente stradale per il quale le era stata riconosciuta una invalidità permanente, tanto che la compagnia Geas intendeva offrirle la somma di cui sopra.
Deduceva di essersi rivolta allo studio dell’avv. Scheggia, al cui interno l’incarico era stato assunto dal convenuto che, costituitosi, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, essendo solo un praticamente, aggiungendo che il consorte dell’attrice gli aveva detto di interrompere ogni attività per non danneggiare il responsabile dell’incidente , suo lontano parente.
Riconvenzionalmente chiedeva la condanna di controparte per responsabilità aggravata.
Il tribunale, con sentenza 21.2.2002, accoglieva la domanda attorea.
Proposto appello dal B., resisteva la convenuta e la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 giugno 2003, rigettava il gravame, con condanna alle spese, ritenendo la responsabilità del B. e non provata la circostanza dedotta della interruzione dell’attività dovuta a richiesta della cliente per non danneggiare il responsabile del sinistro, suo lontano parente.
Deduceva: la circostanza che il B. fosse praticante non gli impediva di svolgere attività stragiudiziale; la pratica non risultava repertoriata tra quelle dell’avv. Scheggia; l’esistenza del rapporto di clientela era confermato dalle lettere che risultavano firmate dall’appellante. Ricorre quest’ultimo con tre motivi, illustrati da memoria, non resiste controparte.
Motivi della decisione
Col primo motivo il ricorrente denunzia vizio di omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla mancanza di legittimazione passiva e violazione dell’art. 1232 c.c..
Legittimato passivo era l’avv. Vando Scheggia presso il cui studio egli aveva svolto pratica forense prima della scadenza del patrocinio. La stessa controparte aveva dedotto di essersi rivolta allo studio legale dell’avv. Scheggia. Col secondo motivo lamenta vizio di insufficiente motivazione in ordine al mancato accertamento del nesso causale tra il decorso della prescrizione e la causazione del danno, deducendo che se il giudice a quo avesse rispettato i canoni della completezza argomentativa e della logica sarebbe pervenuto a conclusioni diverse. Col terzo motivo deduce violazione dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 1418 c.c. ed all’art. 2231 c.c., comma 2, omessa declaratoria di nullità del contratto di prestazione professionale.
Le tre censure possono esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione. La sentenza impugnata ha evidenziato l’esistenza di pratiche trattate e seguite personalmente dal B., non annotate nel repertorio dell’avv. Scheggia, tra le quali quella relativa al presente giudizio.
Ha aggiunto che la circostanza che il B. fosse un praticante non gli impediva di prestare la propria assistenza in materia stragiudiziale, concludendo essere pacifico che avesse lasciato decorrere il termine prescrizionale per ottenere il risarcimento del danno e non provata la circostanza che la cliente non avesse voluto proseguire l’azione per non danneggiare controparte, lontano parente.
Le circostanze dedotte sono state ritenute idonee a provare un incarico in capo al B. anzichè al titolare dello studio.
Questa Corte Suprema ha statuito che, nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile di ufficio, semprecchè risultino acquisiti al processo elementi che la evidenzino, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione (Cass. 5 febbraio 1996 n. 1157) e che la rilevabilità di ufficio di una nullità va coordinata col principio della domanda, che non può fondarsi per la prima volta in cassazione su un fatto nuovo, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (Cass. 22 giugno 2000 n. 8478, Cass. 12 novembre 1998 n. 11406).
Ha statuito, anche, che la responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perchè si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall’intuitus personae (ciò al fine di escludere la responsabilità dello studio associato) (Cass. 29.11.2004 n. 22440).
Non si ignora che, più recentemente, sempre questa Corte ha statuito che il contratto concluso tra praticante avvocato e cliente, avente ad oggetto il compimento di atti processuali o anche prestazioni preparatorie rispetto ad essi è nullo per contrasto con l’art. 2231 c.c. (Cass. 19.2.2007 n. 3740) e che, nel sistema delle norme di cui agli artt. 2231, 2232 e 2233 c.c. (sia nel testo previgente sia in quello introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2 bis conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248) ci si riferisce rispettivamente ad avvocati, procuratori e patrocinatori, ed ad avvocati e praticanti abilitati per patti relativi a compensi).
Da ciò si può ricavare il principio che l’iscrizione all’albo o all’elenco sia essenziale per l’esercizio della attività giudiziale, per cui l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale un praticante può svolgere attività stragiudiziale rimane valida e non è stata espressamente impugnata.
L’attività svolta nella fattispecie in esame da parte ricorrente non è riservata agli iscritti all’albo, donde la tesi che il contratto sarebbe nullo non è fondata (Cass. 30.5.2006 n. 12840, Corte Cost. n. 418/1996); peraltro, in tal caso, si potrebbe ipotizzare, come dedotto dal P.G., l’esercizio abusivo della professione. In definitiva, in relazione alle varie censure, avendo la Corte di appello esposto le ragioni per le quali il rapporto di clientela si era svolto direttamente tra la R. ed il B., con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici, cui non si può contrapporre la diversa opinione del ricorrente, rimane insuperata anche l’affermazione della sentenza che “la circostanza che egli fosse praticante non impediva allo stesso di prestare la propria assistenza in materia stragiudiziale”. Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, per la mancata costituzione di controparte.