dic 30

La nostra passione - in questo millennio - è essere schedati, elencati, individuati (ed individuabili) sul web.

Dopo i mille network (più o meno seri), ecco finalmente qualcosa di più professionale con cui chiudere il 2008:

http://www.martindale.com/Michele-Curatola/33675099-lawyer.htm

nov 28

The Enlarged Board of Appeal (EBoA) of the EPO has made a ruling in an appeal connected to the so-called WARF/Thomson stem cell application.

The ruling contains clarifications to questions posed by a Technical Board of Appeal dealing with the patentability of the WARF application. This application describes a method for obtaining embryonic stem cell cultures from primates, including humans, and was filed by the Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) in 1995.

Here is the statement from Wisconsin Alumni Research Foundation:

The Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) is disappointed in the decision of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office (EPO) rejecting the claims of WARF’s European Patent Application No. 96903521.1 [...] WARF currently is considering various options in response to this decision.

WARF emphasizes that this ruling by the EPO Enlarged Board of Appeal was based on European Union patent rules that are peculiar to Europe. There is no counterpart in United States patent law and therefore the EPO decision does not in any way affect WARF’s patent rights in the United States.

“We have more than 40 issued patents directed to stem cells in 12 countries with more than 200 cases pending all over the world,” states WARF General Counsel Michael Falk. “This decision represents a ruling in just one of these cases and in just one jurisdiction on grounds that do not apply in other jurisdictions.”

The opinion of the Enlarged Board of Appeal focused on the issue of the patentability of cells made using an embryo. The Board made no determination of the patentability of claims based on any of the traditional criteria used to assess patentability – usefulness, novelty and non-obviousness. In fact, the opinion makes clear that its decision does not address the question of patentability in general of inventions relating to human stem cell cultures.

According to the Board,

The EPC does not allow patenting inventions whose commercial exploitation would be contrary to public order (”ordre public“) or morality. Furthermore, the Convention prohibits patenting on uses of human embryos for industrial or commercial purposes.

The EBoA is responsible for ensuring uniform application of patent law. Like all other appeal boards, it is independent from the Office in its decisions and bound only by the EPC. Its rulings are legally binding for all instances at the EPO, including the Technical Board of Appeal competent in the WARF case.

The decision can be read here.

nov 26

We have been acknowledged by the Cincinnati Enquirer of a peculiar interpretation regarding the foreign immunity law.

In fact, the 6th U.S. Circuit Court of Appeals in Cincinnati gave the go-ahead for the lawsuit filed by three men who claim priests abused them as children by priests in the Archdiocese of Louisville. They allege the Vatican orchestrated a decades-long coverup of priests sexually abusing children throughout the U.S.

Louisville attorney William McMurry is seeking class-action status, saying there are thousands of victims nationally in the scandal that haunts the Roman Catholic Church. He is seeking unspecified damages from the Vatican.

“This is an enormously huge moment,” McMurry said. “We’re finally going to get to the root of the problem.”

Jeffrey Lena, a Berkeley, Calif.-based attorney for the Vatican, said the appeals court’s decision narrows the plaintiffs’ case because the court upheld dismissing several issues.

“It’s gratifying to see the hard work the judges put into the opinion,” Lena said.
Lena declined to say if he would appeal the decision. McMurry said he expects the case to wind up before the U.S. Supreme Court.

Several lawsuits around the country have sought damages against the Vatican, but many have been bounced around in lower courts. Attorneys for both sides say the Louisville case is unique.

It centers on a 1962 directive from the Vatican telling church officials to keep under wraps sex-abuse complaints against clergy. The document became public in 2003. McMurry claims that document makes the Vatican liable for the acts of clergy whose crimes were kept secret because of the directive.

U.S. District Judge John Heyburn II ruled in January 2007 that the men may pursue their claim that church officials should have sent out warnings about abusive clergy. But the judge also dismissed a large chunk of the lawsuit.

The appeals court upheld Heyburn’s decision to dismiss claims that the Holy See was negligent in failing to provide safe care to the children entrusted to the clergy, along with claims of deceit and misrepresentation by the Vatican.

McMurry also sought to depose Pope Benedict XVI, but Heyburn rejected the request. With Monday’s ruling, McMurry said, he would seek documents and possibly renew efforts to depose the pontiff.

“We will get to the bottom of this,” said McMurry, who represented 243 sex abuse victims that settled with the Archdiocese of Louisville in 2003 for $25.3 million.

Appeals Judge Julia Smith Gibbons, who authored the 20-page opinion, rejected part of the lawsuit that challenged the constitutionality of the U.S. Foreign Sovereign Immunity Act, which generally gives immunity to foreign countries from most civil actions. McMurry contended that the Vatican as a country and the religious institution were separate, but Gibbons said they are legally the same.

“Consequently, we reject plaintiffs’ contention that they are not suing the Holy See that has been recognized by the United States government, but a parallel non-sovereign entity conjured up by the plaintiffs,” Gibbons wrote.

The case at stake is very interesting with regard to the international and ecclesiastic laws. Giving that the Holy See, according to several authors, shall be considered a State - a Theocracy in which the Pope is vested with an absolute power -, the Court have to clarify how and why is possible/necessary to draw a visible line distinguishing between the administrative and the religious powers.

Moreover, could this distinction be applied to other States? What about Iran or other Arabic countries?

Actually, I do not see any legal reason to uphold such an interpretation.

I’ll read the decision as soon as possible. However I would prefer to persecute those priests only under criminal law, giving that the “diplomatic immunity” cannot be claimed with regard to acts carried out of the office functions… Unless the Vatican would like to demonstrate that sex-abuses are to be considered within priests’ office assignment!!!!

nov 13

Nel Sole24Ore di oggi - a margine di una notizia FONDAMENTALE sul danno esistenziale, dopo (o domani) in commento -, è riportata una notizia su di un provvedimento adottato dal tribunale di La Spezia.

Un giudice spezzino ha riconosciuto 50mila euro di risarcimento danni per “castità forzata”,a una donna spezzina di 55 anni costretta a rinunciare al sesso, negli ultimi otto anni, a causa dell’impotenza sessuale del marito provocata da un grave incidente stradale.
La sentenza, riportata ieri dal quotidiano La Nazione, le ha riconosciuto il “diritto ad avere rapporti col proprio partner”, fra i diritti inviolabili previsti dalla stessa Costituzione, che riconosce la famiglia come societa’ naturale fondata dal matrimonio.
L’uomo, investito da una moto mentre procedeva in bicicletta sui tornanti cittadini, aveva subito vari traumi, era poi caduto in depressione e aveva iniziato a soffrire di impotenza.
C’è stata una transazione fra il responsabile e la vittima, come avviene di norma. Ma la moglie dell’uomo si è spinta oltre. Ha chiesto il risarcimento all’assicurazione del proprietario della moto, lamentando il digiuno sessuale derivato dall’incidente. L’avvocato Stefania Federici ha sostenuto il danno esistenziale, oltre a quello morale e biologico: e ha ottenuto ragione. Il giudice ha quantificato il danno in 50mila euro, che rivalutati con gli interessi legali arriveranno a 80mila.

Perdonate la coloquiale a-tecnicità del mio intervento… ma il diritto inviolabile di trombare sancito dalla Costituzione è un’idea che non può non far sorridere (in senso, almeno istrionico) anche il giurista più serio…
Mi viene poi da riflettere: 80mila euro per 8 anni di castità sono 10mila euro l’anno, vicino alle mille euro al mese. Il dubbio è… non è che al lavoro mi stanno pagando per non trombare… vero?

set 29

Sicuramente il lavoro e la vita da lavoratore non contribuiscono nè alla scrittura nè - tantomeno - all’ispirazione.

Mi limiterò, pertanto, ad una breve considerazione… che propone il Wall Street Journal:qual’è il mio valore attuale netto? La risposta è $470,000.

Nell’articolo ci si chiede ” Is law school a good value?”

Ecco la risposta:

Using crude numbers, the answer looks like a resounding “yes.” As they say in the investment business, it looks like a “three bagger.” Even if you have to put $230,000 in, you get over $700,00 back!

What crude numbers, you may ask? Well the Wall Street Journal reported recently on salary statistics. While the median salary for persons holding just a BA has slipped to $47,240, those of us with professional degrees have gone up to $89,602. Even better, recent Labor Department numbers show the median salary for lawyers at $106,120. So, as I say to my students, think of your law degree as an annuity. It represents a payment stream that lasts for a career (say 40 years) that equals the spread between what you would have earned without your law degree versus what you can with it. Using the median salary numbers, that spread is almost $60,000. Discounted at 8%, the annuity has a present value of over $700,000. The present value of three years of tuition (at $40,000 a year), books and foregone salary (at the median) is about $230,000. So, as your stockbroker used to say about Lehman bonds, a “no brainer!”

Queste considerazioni di valore si rendono tanto più necessarie in data odierna, quanto più si consideri il mio senso di impotenza proprio nel giorno del mio onomastico.

Nessua correlazione… però… di queste cifre ne parliamo la prossima vita.

mag 02

Soldi, soldi, soldi… ma quanto si saranno divertite quelle centinaia di migliaia di persone che sono accorse ieri sul sito del ministero per vedere i guadagni (dichiarati) del vicino di casa?

La questione non ci stupisce, e ci fa sorridere.

La volontà di rendere pubblici i redditi degli italiani attraverso internet non è soltanto più che legittima (già ora i dati sono in teoria pubblici), ma più che sacrosanta, vista - si sà - l’enorme tendenza all’evasione fiscale che piaga questo paese.

Ma se le tasse fossero (oltre che bellissime) anche più giuste, se il fisco fosse trasparente, se un po’ più di senso civico accompagnasse gli italiani… beh forse avremo meno da sbraitare contro la classe dirigente e più da lavorare… noi, in prima persona!

Molti hanno protestato sollevando il muro del “diritto alla privacy”. Noi tuttavia crediamo che questo diritto debba essere ridimensionato, ridotto e ricondotto entro confini di “individualità”.

Mi spiego meglio. E’ nel finire degli anni sessanta con A. Westin in Privacy and freedom che per la prima volta si è qualificato il diritto alla privacy come

“la pretesa degli individui, gruppi ed istituzioni di determinare loro stessi quando, come ed in che misura le informazioni sul loro conto sono comunicate ad altri”

La privacy non è più semplicemente l’assenza di informazioni su di noi (così come era stata “ideata” da due studiosi - Warren e Brandeis - alla fine dell’ottocento), ma diventa piuttosto il controllo che noi abbiamo delle informazioni che ci riguardano. Potrebbe allora sorgere il sospetto - tutto di derivazione posneriana - che questa scelta di “riservatezza” rappresenti solo la volontà di controllare la realtà attraverso una “manipolazione selettiva” dei fatti che ci riguardano [Così R. A. POSNER in The economics of justice]. Un “velo di Maya” da usare come nostro tornaconto…

Certamente quando si traspone un concetto così ampio in termini tecnico-giuridici ci si avvede che esso conduce non proprio alla formulazione di un diritto, ma ad una costellazione di diritti non tanto accomunati da caratteri strumentali o formali, quanto proprio da una certa matrice ideale di rifiuto di intrusioni non consentite in una sfera riconosciuta come propria della persona e della sua spontanea socialità. Viene con esso in evidenza un principio di autonomia come radice di ogni libertà, sia essa positiva o negativa, sia configurabile in termini giuridici come liberty from o come liberty to che finisce per assumere un connotato fortemente espansivo e per ricongiungersi alla positiva garanzia costituzionale del “pieno sviluppo della persona” [Così A. Cerri alla voce Riservatezza dell'Enciclopedia del diritto].

Ma, come invero ha scritto il Posner, questa tutela così estesa del diritto alla privacy è economicamente inefficiente e contrasta con la logica di un mercato libero e trasparente, quindi con i benefici che una maggiore circolazione di informazioni arreca all’economia di mercato.

Una tutela così estesa, e così poco ragionata di un diritto del quale - ancora oggi - si fatica ad individuarne i confini, considera solo l’interesse individuale e non anche quelli sociali e comuni ad esso antagonista.

Per questo motivo crediamo che la “privacy”, così come sbandierata dai più, sia in realtà una danno alla collettività. Pur tuttavia, siamo consapevole che - nella realtà dei fatti - dietro alle proteste di molti, ci sia qualcosa di sentito ma non detto, una sovrastruttura mentale sedimentatasi in decenni di retorica veterocomunista: in Italia chi guadagna sembra debba vergognarsi.

Forse bisognerebbe cominciare a lavorare proprio da questo e spiegare ai pubblici sobillatori che a vergognarsi dovrebbe essere il parassita, non coloui che i denari li guadagna onestamente ed altrettanto limpidamente li gestisce!

apr 27

Jeremy Bentham scriveva:

“The grand security of securities is publicity:—exposure—the completest exposure of the whole system of procedure—whatever is done by anybody, being done before the eyes of the universal public.

La pubblicità del processo, il fatto che l’intero giudizio sia sotto gli occhi di tutti è guarentigia di democrazia. La trasparenza del processo ordinario diviene, dunque, rappresentazione della giustizia stessa in fieri. Così Lord Hewart [in Rex v. Sussex Justices, Ex parte McCarthy ([1924] 1 KB 256, [1923] All ER 233] diceva:

“Justice must not only be done; it must also be seen to be done”.

L’esposizione massmediatica ha tuttavia cambiato la prospettiva. La teca di vetro nella quale la giustizia si compie è ancora la stessa? Chi ormai non conosce i fatti della strage di Erba, dell’omicidio di Perugia, del giallo della Sapienza e.. chi più ne ha più ne metta. C’è gente che si affolla fuori dai tribunali per prendere un biglietto (neanche fosse un concerto) per asssitere ad un’udienza che ha elevato impatto sull’opinione (?) pubblica. Chi sostiene che è un bene che i processi abbiano quest’esposizione, chi sostiene che tutto questo non abbia senso alcuno. Ebbene, se una volta avevamo “Un giorno in pretura” e “Forum”. Oggi, nell’era del we 2.0 abbiamo CourtroomLive!

CourtroomLive captures courtroom proceedings to deliver live and on-demand video directly to subscribers’ desktops. Viewers can simultaneously view video of the proceedings while examining digital snapshots of evidence presented in court. Video is used for trial preparation, research, and educational purposes by a range of legal and business professionals, from litigators to in-house counsel to financial analysts to educational institutions.

Cosa verrà dopo?

apr 23

Ho fatto appena in tempo a lavorare per lo studio Birindelli… evidentemente, dopo aver capito che sarei stato loro concorrente, hanno deciso di rinforzarsi… ^_^

Dalle news top legal

Colpo grosso di Chiomenti in Cina. L’assemblea dei soci dello studio ha infatti approvato lo scorso sabato l’integrazione dell’Asian legal practice di Birindelli e Associati, fondata da Luca Birindelli. Già presente a Pechino con un proprio ufficio guidato dal socio Gianluca D’Agnolo, Chiomenti rafforza e sviluppa in questo modo la propria presenza in Asia attraverso gli uffici di Shaghai e Hong Kong.

Con questa integrazione i professionisti degli uffici asiatici di Birindelli e asssociati confluiscono in Chiomenti che potrà contare su un organico complessivo di 40 professionisti. A guidarli sarà lo stesso D’Agnolo e, dal prossimo settembre, il neo socio dello studio Ferigo Foscari Widmann Rezzonico che sarà basato a Hong Kong. Alla fine di maggio è prevista l’inaugurazione dei nuovi uffici di Pechino.
Luca Birindelli è stato il primo avvocato italiano e per lungo tempo l’unico punto di riferimento dell’imprenditoria italiana in Asia, con la progressiva apertura a Pechino, Shangai, Honk Kong oltre che a Singapore, in Vietnam e nella Repubblica Democratica Popolare della Corea del Nord. Birindelli non si unirà allo studio Chiomenti, ma continuerà ad operare in Cina con particolare riferimento al settore del private equity.
apr 04

Riceviamo, pubblichiamo e divulghiamo la segnalazione del solito Pasquale, da Italia Oggi.

I praticanti sono responsabili delle attività legali, stragiudiziali, che hanno seguito personalmente e quando sbagliano devono risarcire i danni al cliente.

Non possono, infatti, trincerarsi dietro il dominus di studio sostenendo che il titolare è lui. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con un’interessante sentenza, la n. 8445 del 1 aprile 2008, con la quale, fra l’altro, è stato meglio delineato il confine fra pratica forense ed esercizio abusivo della professione. In altre parole «il praticante avvocato può prestare la propria assistenza in materia stragiudiziale» e, quando sbaglia, paga anche i danni.

Può andare in aula per onto del dominus ma non può farlo, se non è ancora iscritto all’albo, in nome suo. La decisione non è di poco conto se si pensa a quanti sono i ragazzi neolaureati in attesa di superare l’esame di stato che si esercitano presso gli studi legali. E a questi è affidata gran parte dell’attività stragiudiziale quali i pareri, la redazione di contratti e le transazioni. D’ora in avanti lo studio non rappresenterà per loro nessuna copertura. Per arrivare a questo approdo giurisprudenziale la seconda sezione civile ha dovuto fare tesoro di altri due principi ripetutamente affermati in sede di legittimità: «La responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto fra professionista e cliente, caratterizzato dall’intuitus personae». Non solo. «Il contratto concluso tra praticante avvocato e cliente, avente a oggetto il compimento di atti processuali o anche prestazioni reparatorie rispetto ad essi è nullo per contrasto con l’art. 2231 del codice civile».

Da quanto detto finora, il Collegio di legittimità, ha poi concluso che «l’iscrizione all’albo o all’elenco è essenziale per l’esercizio dell’attività giudiziale, per cui l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale un praticante può svolgere solo attività stragiudiziale rimane valida». Il ragazzo, nel caso sottoposto all’esame della Corte non aveva svolto un’attività giudiziale ma stragiudiziale e per questo il contratto stipulato con il cliente era assolutamente valido e produttivo di effetti. Ecco perché, al dunque, ha dovuto risarcirlo. In particolare il praticante, inserito in uno studio legale già avviato e con tanto di dominus, aveva preso l’incarico di seguire una cliente rimasta coinvolta in un incidente stradale che le era costato un’invalidità permanente. Lui non si era attivato contro l’altro automobilista e contro l’assicurazione per avere i danni, lasciando decorrere inutilmente i tre anni necessari per la prescrizione del risarcimento. Di fronte alle accuse della donna che chiedeva il risarcimento del danno lui si era difeso sostenendo di non essersi attivato perché il marito di lei gli aveva chiesto di non farlo: il responsabile del sinistro, infatti, era un suo lontano parente. Ma questa scusa non ha retto perché il ragazzo non è riuscito a dimostrare la richiesta del marito. Il Tribunale di Macerata, infatti, ha accordato alla cliente un risarcimento per danni «da responsabilità professionale» di oltre 7 mila euro. La decisione è stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Ancona.

In particolare secondo i giudici di merito «il fatto che il ragazzo fosse un praticante non gli impediva di svolgere attività stragiudiziale». Insomma ora dovrà risarcire la signora e la Cassazione avverte: se da un lato chi fa la pratica in studio può legittimamente svolgere attività, quali la redazione di contratti o pareri e altro, dall’altro deve sapere che ne risponde in prima persona. Il dominus non c’entra niente in questi rapporti.

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Purtroppo, nonostante la data… non ci risulta che sia uno scherzo. E la questione ci fa sorgere alcuni dubbi quantomai sconcertanti: avere le stesse responsabilità di un avvocato, pur non avendo il medesimo titolo… what’s next?

Forse una nuova promessa di modifica della professione forense, dove ancora una volta vinceranno le lobby e gli interessi corporativi…

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Di seguito la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione:

Svolgimento del processo

Con citazione 13 febbraio 1995 R.R. conveniva davanti al tribunale di Macerata l’avv. B.G. chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità professionale in L. 15 milioni per avere il professionista fatto decorrere il termine triennale di prescrizione di un danno da incidente stradale per il quale le era stata riconosciuta una invalidità permanente, tanto che la compagnia Geas intendeva offrirle la somma di cui sopra.

Deduceva di essersi rivolta allo studio dell’avv. Scheggia, al cui interno l’incarico era stato assunto dal convenuto che, costituitosi, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, essendo solo un praticamente, aggiungendo che il consorte dell’attrice gli aveva detto di interrompere ogni attività per non danneggiare il responsabile dell’incidente , suo lontano parente.

Riconvenzionalmente chiedeva la condanna di controparte per responsabilità aggravata.

Il tribunale, con sentenza 21.2.2002, accoglieva la domanda attorea.

Proposto appello dal B., resisteva la convenuta e la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 giugno 2003, rigettava il gravame, con condanna alle spese, ritenendo la responsabilità del B. e non provata la circostanza dedotta della interruzione dell’attività dovuta a richiesta della cliente per non danneggiare il responsabile del sinistro, suo lontano parente.

Deduceva: la circostanza che il B. fosse praticante non gli impediva di svolgere attività stragiudiziale; la pratica non risultava repertoriata tra quelle dell’avv. Scheggia; l’esistenza del rapporto di clientela era confermato dalle lettere che risultavano firmate dall’appellante. Ricorre quest’ultimo con tre motivi, illustrati da memoria, non resiste controparte.

Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente denunzia vizio di omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla mancanza di legittimazione passiva e violazione dell’art. 1232 c.c..

Legittimato passivo era l’avv. Vando Scheggia presso il cui studio egli aveva svolto pratica forense prima della scadenza del patrocinio. La stessa controparte aveva dedotto di essersi rivolta allo studio legale dell’avv. Scheggia. Col secondo motivo lamenta vizio di insufficiente motivazione in ordine al mancato accertamento del nesso causale tra il decorso della prescrizione e la causazione del danno, deducendo che se il giudice a quo avesse rispettato i canoni della completezza argomentativa e della logica sarebbe pervenuto a conclusioni diverse. Col terzo motivo deduce violazione dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 1418 c.c. ed all’art. 2231 c.c., comma 2, omessa declaratoria di nullità del contratto di prestazione professionale.

Le tre censure possono esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione. La sentenza impugnata ha evidenziato l’esistenza di pratiche trattate e seguite personalmente dal B., non annotate nel repertorio dell’avv. Scheggia, tra le quali quella relativa al presente giudizio.

Ha aggiunto che la circostanza che il B. fosse un praticante non gli impediva di prestare la propria assistenza in materia stragiudiziale, concludendo essere pacifico che avesse lasciato decorrere il termine prescrizionale per ottenere il risarcimento del danno e non provata la circostanza che la cliente non avesse voluto proseguire l’azione per non danneggiare controparte, lontano parente.

Le circostanze dedotte sono state ritenute idonee a provare un incarico in capo al B. anzichè al titolare dello studio.

Questa Corte Suprema ha statuito che, nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto, la nullità del contratto stesso è rilevabile di ufficio, semprecchè risultino acquisiti al processo elementi che la evidenzino, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione (Cass. 5 febbraio 1996 n. 1157) e che la rilevabilità di ufficio di una nullità va coordinata col principio della domanda, che non può fondarsi per la prima volta in cassazione su un fatto nuovo, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (Cass. 22 giugno 2000 n. 8478, Cass. 12 novembre 1998 n. 11406).

Ha statuito, anche, che la responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perchè si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall’intuitus personae (ciò al fine di escludere la responsabilità dello studio associato) (Cass. 29.11.2004 n. 22440).

Non si ignora che, più recentemente, sempre questa Corte ha statuito che il contratto concluso tra praticante avvocato e cliente, avente ad oggetto il compimento di atti processuali o anche prestazioni preparatorie rispetto ad essi è nullo per contrasto con l’art. 2231 c.c. (Cass. 19.2.2007 n. 3740) e che, nel sistema delle norme di cui agli artt. 2231, 2232 e 2233 c.c. (sia nel testo previgente sia in quello introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2 bis conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248) ci si riferisce rispettivamente ad avvocati, procuratori e patrocinatori, ed ad avvocati e praticanti abilitati per patti relativi a compensi).

Da ciò si può ricavare il principio che l’iscrizione all’albo o all’elenco sia essenziale per l’esercizio della attività giudiziale, per cui l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale un praticante può svolgere attività stragiudiziale rimane valida e non è stata espressamente impugnata.

L’attività svolta nella fattispecie in esame da parte ricorrente non è riservata agli iscritti all’albo, donde la tesi che il contratto sarebbe nullo non è fondata (Cass. 30.5.2006 n. 12840, Corte Cost. n. 418/1996); peraltro, in tal caso, si potrebbe ipotizzare, come dedotto dal P.G., l’esercizio abusivo della professione. In definitiva, in relazione alle varie censure, avendo la Corte di appello esposto le ragioni per le quali il rapporto di clientela si era svolto direttamente tra la R. ed il B., con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici, cui non si può contrapporre la diversa opinione del ricorrente, rimane insuperata anche l’affermazione della sentenza che “la circostanza che egli fosse praticante non impediva allo stesso di prestare la propria assistenza in materia stragiudiziale”. Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, per la mancata costituzione di controparte.

nov 23

Riceviamo notizia dal solito - ben informato - Dr. Annicchino, su questo fantastico paper: Goodrich: “Satirical Legal Studies: From the Legists to the Lizard” (potete scaricarlo da questo link).

This comprehensive and witty study invents the category of satirical legal studies and traces it from the medieval legists to the contemporary lucubrations of legal scholars. Irreverent, scholarly, irascible and irrefragable this article wields an unparalleled panoply of sources and doctrines to prove that satirical legal studies represents the most persuasive form of jurisprudential analysis.

Un passo succulento, solo uno, per non rovinarvi la lettura:

Legalis Scientia is epicted as an elderly, disfigured, and ugly woman. She is deformed, bent, desiccated, and she lives in the old field.

[...] The youthful Ignorantia ridicules the figure of legal studies in uncompromising tones. Remote from the world, studied in secret, neither competent in philosophy nor even articulate in its own languages, legal studies, as we would call them, are depicted as immoral, incomprehensible, dishonest, confused, terrible in aspect, and deformed in outcome. To this, the protagonist Domina Ignorantia adds that legal science is a stultifying pursuit. It offers no better than a living death. It is a form of suicide, a fatal sin. Law itself, just to round the critique out, is a murderer of passion and of youth, a progenitor of misery rather than of knowledge. The corpse of the Corpus Iuris makes a zombie of the lawyer.

Io amo questo autore^^